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RICETTA VETERINARIA: CHIARIMENTI E NOVITA’ DELLA NORMATIVA

La normativa in materia di medicinali per uso veterinario ha subito un’evoluzione,
traducibile con l’emanazione di direttive europee recepite dal nostro ordinamento
italiano, che ha segnato un punto di rottura con il passato.

Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (1934) non distingueva infatti i medicinali per uso
umano da quelli per uso veterinario ed era necessario un cambiamento che
disciplinasse i due ambiti.
Le direttive comunitarie in materia sono state recepite con i decreti legislativi 117-
118-119 del 1992, la normativa è stata rivista poi dal D.Lgvo n. 193 del 6.04.2006,
noto anche come “Codice comunitario dei medicinali veterinari”.
Tale decreto definisce medicinale veterinario:
1. Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà
curative o profilattiche delle malattie animali;
2. Ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata
sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere
o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica,
immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica
Analogamente ai medicinali per uso umano, anche i medicinali veterinari possono
distinguersi in:
1. medicinali preparati in farmacia (galenici magistrali e officinali)
2. medicinali di origine industriale
Tutti i farmaci veterinari sono inseriti in una banca dati centrale del Ministero della
salute, in modo da garantire un monitoraggio costante del sistema distributivo e
permetterne una revisione costante.

PRESCRIZIONE E DISPENSAZIONE DI UN FARMACO VETERINARIO: LA
RICETTA VETERINARIA

La dispensazione di un medicinale per un uso veterinario al dettaglio è effettuata in
farmacia o negli esercizi commerciali preposti (parafarmacie), sotto la diretta
responsabilità del farmacista e, come nel caso dei farmaci per uso umano, per
alcune categorie di prodotti sarà necessaria la presentazione di ricetta medica e per
altri no: vitamine, probiotici, antiparassitari, disinfestanti per uso esterno sono
alcuni esempi di beni acquistabili liberamente senza l’obbligo di utilizzare una
prescrizione. Si aggiunge inoltre che anche i fabbricanti di premiscele per alimenti
medicamentosi e i titolari di AIC all’ingrosso sono autorizzati alla vendita diretta,
sotto la responsabilità di una persona abilitata all’esercizio della professione di
farmacista (art. 70 D.Lgvo 193/06)
La ricetta medica è lo strumento attraverso il quale il medico veterinario dispone la
consegna del medicinale al paziente da parte del farmacista e si distingue in diverse
categorie, al fine di garantire diversi livelli di sicurezza nella dispensazione del
farmaco:
1. RICETTA RIPETIBILE
2. RICETTA NON RIPETIBILE
3. RICETTA NON RIPETIBILE IN TRIPLICE COPIA
1. RICETTA RIPETIBILE (RR)
La RR, compilata dal veterinario in carta semplice, ha come destinatari animali da
compagnia e, quando previsto, animali da allevamento.
Validità: 3 mesi rinnovabile fino a 5 volte.

1. RICETTA NON RIPETIBILE (RNR)

Con la RNR si realizza un livello di sicurezza superiore, rispetto alla RR.
Validità: 30 giorni.
Il medico veterinario deve indicare nome, tipologia e numero di confezioni del
farmaco, dosaggio, modo e tempi di somministrazione, specie dell’animale, nome,
cognome e domicilio del proprietario, apponendo data e firma se presenti
medicinali stupefacenti di cui alla Tabella II sez. B, C o D (esempio: Luminale,
Gardenale, ecc.).

La RNR è obbligatoria per:

-Medicinali contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti (escluse quelle in
Tabella dei medicinali sez. A (RMR) o Tabella dei medicinali sez. E (RR)
– Medicinali per animali destinati alla produzione di alimenti
– Medicinali il cui principio attivo è presente in specialità autorizzate da meno di
5 anni.
– Medicinali per le quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari (per
la specie cui è destinato il farmaco o le precauzioni di chi lo somministra)
– Medicinali per uso umano destinati ad animali da compagnia (in mancanza di
farmaci per uso veterinario adatti)
– Medicinali omeopatici, quando previsto dal relativo decreto (uso in deroga)

RICETTA NON RIPETIBILE IN TRIPLICE COPIA (RNRT)

La RNRT si compone di fogli autocopianti divisi in tre sezioni (parte da compilarsi a
cura del medico veterinario/ del titolare dell’impianto /del farmacista). Ogni foglio,
di colore diverso, verrà conservato dal veterinario (foglio bianco), dall’utilizzatore
finale (foglio giallo), dall’ASL competente (foglio azzurro) e l’originale sarà trattenuta
dal farmacista, che la conserva per cinque anni.
Deve riportare: prescrizione (nome, tipologia e numero di confezioni del farmaco,
posologia, durata del trattamento e tempo di sospensione), i dati identificativi
dell’animale, nome, cognome e domicilio del proprietario, data e firma del Medico
Veterinario, codice di allevamento.
Validità: dieci giorni lavorativi escluso quello di emissione.

La RNRT è obbligatoria per:

– Medicinali per i quali è previsto in etichetta tale regime dispensativo
(sostanze chemioterapiche, antibiotici, ormoni etc.)
– Premiscele medicate ad azione immunologica

LA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (REV)

Il 16 aprile 2019, come risultato di un viaggio iniziato nel 2013, diventa obbligatoria,
su tutto il territorio nazionale, la REV, che sostituisce il vecchio formato cartaceo, sia
per animali da compagnia che da allevamento (G.U. “Modalità applicative delle
disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi
medicati”).

La Ricetta Veterinaria Elettronica sostituisce la forma cartacea delle seguenti
tipologie di ricette veterinarie:

1) Ricetta Rossa in triplice copia;
2) Ricetta Bianca NON Ripetibile;
3) Ricetta Bianca Ripetibile;
4) Prescrizione veterinaria di mangimi medicati o prodotti intermedi.
La Ricetta Veterinaria Elettronica NON si applica ai medicinali veterinari contenenti
sostanze stupefacenti e psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990) per i quali viene mantenuta la prescrizione cartacea.
Dopo l’emissione della ricetta da parte del veterinario, l’intestatario della ricetta
fornisce al farmacista i dati di identificazione della ricetta.
Tramite il numero ricetta e PIN, il farmacista richiama online la ricetta elettronica dal
sistema informativo del Ministero della Salute e dispensa il medicinale.
La necessità di regolamentare il settore, attuando un sistema di vigilanza più
capillare, si è reso necessario al fine di evitare l’uso e il conseguente abuso di
farmaci, laddove la mancanza di un controllo portava ad un uso improprio degli
stessi.

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