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DOPING E FARMACI: LEGISLAZIONE E TUTELA DELL’ETICA DELLO SPORT E DELLA SALUTE 

Con il termine DOPING si intende la somministrazione o assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e adozione o sottoposizione a pratiche mediche, non giustificate da condizioni patologiche, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dellorganismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (L. 14 dicembre 2000, n. 376). 

E’ palese quindi, come il ricorso al doping sia una infrazione alletica dello sport, e quella della scienza medica. 

Letimologia della parola doping risale alla parola inglese dope: essa indicava una mistura di vino e the bevuta dagli schiavi americani per rimanere attivi e lavorare. Da sempre è documentato  lutilizzo di sostante in grado di aumentare le prestazioni fisiche degli atleti, fin dagli antichi romani, quando si ricorreva alluso di sostanze eccitanti quali funghi allucinogeni, piante e bevande stimolanti, fino ad arrivare allavvento dellindustria farmaceutica e della farmacologia, quando a questi rimedi sono stati sostituiti alcool, stricnina, caffeina e oppio. 

 

La legge 376 del 2000 ha implementato le sanzioni penali preesistenti, articolando un testo per cui vengono classificate le classi di sostanze ad azione dopante per la tutela sanitaria delle attività sportive.  

Nel testo si fa riferimento sia al medico prescrittore che allatleta che assume la sostanza, considerando una condanna penale fino ad un massimo di 3 anni di reclusione e multe fino a 50000 euro, con la descrizione delle aggravanti di pena se dal fatto deriva un danno per la salute, se è commesso nei confronti di un minorenne, se è commesso da chi esercita la professione sanitaria o da un componente del CONI. 

 

LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI 

 La lista delle sostanze e delle pratiche mediche il cui impiego è vietato per doping è stata aggiornata il 20 settembre 2019, ed è composta da 5 sezioni: 

Sezione 1 – classi vietate 

Sezione 2 – principi attivi appartenenti alle classi vietate 

Sezione 3 – specialità medicinali contenenti p.a. vietati 

Sezione 4 – elenco in ordine alfabetico dei p.a. e delle relative specialità medicinali 

Sezione 5 – pratiche e metodi vietati 

 

Considerando la sezione 1, tra le classi vietate, si fa chiarezza su quali siano i farmaci non utilizzabili dagli atleti per finalità dopanti, andando a specificare anche quando tali classi i farmaci non devono essere assunti. 

 

PROBITI IN E FUORI GARA 

  • Sostanze non approvate, quindi qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compressa in alcuna delle sezioni della lista indicata e che non sia stata oggetto di approvazione da parte di AIFA, quindi tutti i medicinali in sperimentazione, quelli non più autorizzati nonché sostanze ad uso esclusivo veterinario. 
  • Agenti anabolizzanti 
  • Ormoni pepidici, fattori di crescita, sostanze mimetiche 
  • Beta-2 agonisti 
  • Modulatori ormonali e metabolici 
  • Diuretici e agenti mascheranti 

 

PROIBITI SOLO IN GARA (cioè proibiti nellintervallo di tempo che intercorre le 12 ore precedenti la competizione e la fine della stessa, ivi compreso il tempo della raccolta dei campioni biologici) 

  • Stimolanti 

 

PROIBITI SOLO IN PARTICOLARI SPORT  

  • Betabloccanti 

 

Per semplificare il riconoscimento di sostanze dopanti da parte di chi le assume, il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2004 ha sancito che le confezioni di farmaci, contenente sostanze vietate per doping, devono recare un apposito contrassegno formato dal simbolo di divieto e dalla scritta stampatello DOPING : 

 e note specifiche sullinvolucro e sul foglietto illustrativo:  

Per chi svolge attività sportiva, luso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping. 

 

FONTI

GU SERIE GENERALE NUMERO 221 DEL 20-09 2019 _Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e’ considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376

Dott.ssa Eleonora Ioannacci

Farmacista di professione, ma con una profonda passione per la divulgazione scientifica.

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