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Dermocosmesi: etichetta dei cosmetici, cosa deve esserci scritto?

 Quotidianamente ogni persona utilizza diversi prodotti cosmetici. Partendo dalla mattina fino alla sera impiega: il detergente per il viso e corpo, il dentifricio, lo shampoo, la crema viso e corpo, prodotti per il trucco, la schiuma da barba, il profumo, il deodorante. 

Negli ultimi dieci anni, viste le numerose richieste del cliente, desideroso di utilizzare prodotti di alta qualità sia naturali che di sintesi, ha fatto si che le aziende cosmetiche, iniziassero a produrre e commercializzare diversi prodotti cosmetici. Tuttavia ogni azienda ha il compito di informare in modo corretto circa il prodotto cosmetico che ha realizzato, e lo fa attraverso l’Etichetta (Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009)

L’etichetta rappresenta un valido aiuto per il consumatore, al fine di riconoscere e valutare il prodotto in linea alle sue esigenze. 

 Cosa deve contenere un Etichetta?

In riferimento all Articolo 19 del regolamento sopra citato, tutti i prodotti cosmetici (compresi i campioni gratuiti distribuiti presso i vari punti vendita) possono essere immessi sul mercato solo se, il contenitore a contatto diretto con il prodotto (il recipiente) e l’imballaggio (la scatola), presentino, oltre al nome di fantasia, le seguenti indicazioni, che dovranno essere facilmente leggibili e visibili e, con caratteri indelebili.

  1. Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione in commercio. Questi servono per individuare, il responsabile del cosmetico, in modo da rispondere tempestivamente a richieste varie, controlli e documenti circa il prodotto in commercio. Qualora il prodotto è importato da paesi non appartenenti all’UE, viene specificato il paese d’origine (es.Made in China).
  2. Il contenuto nominale espresso in peso o volume. Esso indica l’esatta quantità del prodotto, utilizzando le unità di misura del SI (Sistema Internazionale) vale a dire ml, l, g. Tuttavia è doveroso sottolineare che nei campioni gratuiti potrebbe non essere citato il contenuto in g o ml. Accanto al valore nominale, qualora il cosmetico, sia stato prodotto dentro il territorio europeo, consta la presenza di e, giustificando che la misurazione è stata eseguita secondo i criteri stabiliti dalla UE.
  3. La data di minima durata e la durata del cosmetico dopo l’apertura(PAO). La data di minima durata indica il periodo fino al quale, il prodotto cosmetico, continuerà a svolgere la sua funziona iniziale. Essa è espressa in modo chiaro nell’ordine di giorno/mese/anno seguita dal simbolo della clessidra; tale data non è obbligatoria per tutti quei cosmetici che possiedono una durata uguale o maggiore ai 30 mesi.
     Il PAO indica la durata post apertura, ovvero per quanto tempo il cosmetico, una volta aperto, continui a svolgere la sua iniziale funzione senza esercitare effetti indesiderati in seguito alla sua applicazione. Si consiglia al consumatore di essere sempre scrupoloso, controllando la consistenza, il colore, l’odore del cosmetico prossimo alla scadenza.
  1. Precauzioni particolari per l’impiego (obbligatoriamente in italiano). Esse  devono essere riportate sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico, o sull’imballaggio esterno, o contenute in un foglio di istruzioni. Ad esempio nel caso di prodotti ad uso professionale come le tinte per capelli, viene riportata la dicitura ‘utilizzare dei guanti’. Nel caso di deodoranti per l ambiente a base di olii essenziali o deodoranti per il corpo e solventi, viene evidenziato di utilizzarli in luoghi ben aerati, lontani da fonti di calore, o mediante specifici simboli, si mette in luce che sono prodotti facilmente infiammabili. Per quanto riguarda le creme, è opportuno tenerle in luoghi lontani da fonti di calore poiché questo potrebbe rompere l’emulsione, alterando le loro caratteristiche e funzioni.
    È riportata la dicitura ‘contiene’ qualora vi sia la presenza di sostanze che potrebbero causare manifestazioni allergiche. 
  2. Numero o lotto di fabbricazione. È una sigla che identifica esattamente un preciso batch di produzione, realizzato con specifiche e catalogate materi prime. Dunque informa il cliente circa il periodo e la quantità di cosmetico prodotto. È utile quando il cosmetico ha recato problemi alla salute, permettendo così  di individuare tutte le confezioni facenti parti di quel lotto e ritirarle dal mercato. Non va confuso con il codice a barre che invece è utile nella vendita del prodotto.
  3. Funzione del prodotto cosmetico. Esso rappresenta l’incentivo all’acquisto. Un cosmetico per definizione è una qualsiasi sostanza o una miscela destinata ad essere applicata sulla superficie esterna del corpo, oppure sui denti, o sulle mucose della bocca, con lo scopo di pulirli, profumarli, proteggerli e modificarne l aspetto (vedi Articolo 2 del Regolamento), dunque in base alla nostra esigenza, un cosmetico avrà una funzione diversa.
    Tra queste ricordiamo: funzione igienica, eutrofica, ed estetica.
  4. Elenco degli ingredienti. È un indicazione da riportare obbligatoriamente sull’etichetta. Essa è preceduta dalla parola ingredients utilizzando la denominazione INCI (nomenclatura internazionale valida per tutti i cosmetici della comunità europea). Si tratta di un linguaggio di difficile interpretazione, ma di questo ne parleremo più avanti.

Esistono delle etichettature particolari per alcune tipologie di prodotti. Parliamo ad esempio dei prodotti solari, dentifrici. I primi devono riportare la dicitura SPF (fattore di protezione solare) che indica il livello di protezione del prodotto contro i raggi UV. Dal 2007 è obbligatorio riportare anche il simbolo che evidenzia il fattore di protezione UVA, il quale indica la protezione minima contro questo tipo di raggi.

 

Scompare la dicitura ‘protezione totale’ perché nessun prodotto solare, nemmeno quello più concentrato, può garantire uno schermo totale alle radiazioni UV. Tuttavia secondo alcune linee guida Colipa, è permessa la dicitura ‘resistente all’acqua’ al contrario della dicitura ‘waterproof’, perchè un solare non è resistente all’acqua al 100%.

Per quanto riguarda i dentifrici, in etichetta va specificata che tale prodotto ‘contiene sodio fluoruro’ o altri sali. La concentrazione massima consentita è dello 0,15%. L’etichetta deve inoltre riportare le modalità di impiego e se tale prodotto è ad uso esclusivo per gli adulti.

la Commissione Europea, in accordo con le altre associazioni di categoria, ha confermato che il claim ‘non testato sugli animali’ non sara più accettato. Infatti il Regolamento sopra citato, vieta di testate i cosmetici sugli animali.

Consiglio a tutti i consumatori di prendere visione dell’etichetta di ogni singolo prodotto, e in caso di disorientamento, di chiedere delucidazioni al vostro farmacista o medico di fiducia.

FONTI

Giulia Penazzi – Come sono fatti i cosmetici https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=EN

Dott.ssa Sara Sgarlata

Farmacista di professione, ma con una profonda passione per la dermocosmesi.

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